Dopo l’emergenza pandemica che ha rallentato le attività in pubblico de “La Cantoria”, possiamo finalmente riprendere tutte le pregevoli manifestazioni che hanno caratterizzato questa Associazione senza scopo di lucro.

Pertanto, a breve, sarà riunita l’assemblea dei soci per nominare i nuovi organi e, eventualmente, modificare lo Statuto ormai datato.

Consapevoli che il principio di Trasparenza deve intendersi come accessibilità totale alle informazioni riguardanti l’Associazione da parte dell’utenza,ci apprestiamo a pubblicare, in attesa della formazione dei nuovi Organi, il bilancio 2021 e il programma, già in parte realizzato, dell’anno 2022.

Saranno, poi, pubblicati i dati, i documenti e le informazioni che riguardano l’Associazione e i suoi partecipanti al fine di ottemperare alle normative vigenti.

Al momento e fino alle prossime elezioni il Consiglio è composto da:

Maestro Vincenzo Di Betta  – Presidente

Dott.ssa Rossella Passavanti – vicepresidente

Padre Davide Carbonaro – Consigliere

Prof. Paola Ronchetti – Consigliere

Prof. Massimo Bisson – Consigliere

STATUTO

Statuto dell’Associazione La Cantoria

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione culturale ad indirizzo musicale denominata LA CANTORIA con sede a Roma in Piazza Campitelli n. 9. La sua durata è illimitata.

L’Associazione è apolitica e apartitica, democraticamente gestita, non persegue fini di lucro e non attua alcuna discriminazione di sesso, cultura, razza o religione.

L’Associazione esercita la propria attività ai sensi della legge N° 383/2000 e del decreto legislativo N°460/1997 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità Sociale.

Art. 2 – SCOPI

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa, culturale e musicale di cui fanno parte tutti i Soci aderenti ed ha le seguenti finalità:

Art. 3 – SOCI

Gli associati sono tutti coloro che accettano le finalità e lo statuto, partecipando alla vita associativa secondo le possibilità di ognuno.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere quote differenziate per tipologia di associato.

I Soci si distinguono in:

Il Consiglio Direttivo potrà creare ed eliminare eventuali altre categorie di Soci.

È Socio fondatore chi dà vita all’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo e lo statuto.

Socio onorario è chi viene scelto dal Consiglio Direttivo per meriti speciali ed eccezionali e accetti di far parte dell’Associazione, se già non lo fosse. I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Socio ordinario è chi svolge attività culturale e si adopera per il raggiungimento dei fini istituzionali, previa iscrizione all’Associazione e previo pagamento della quota associativa.

Tutte le cariche sono gratuite con la possibilità, qualora deliberato, di assegnare i rimborsi spese analiticamente documentati.

I Soci che prestano la loro attività nell’ambito organizzativo dell’Associazione, operano in modo personale, spontaneo e gratuito senza alcun fine di lucro e pertanto la loro attività non costituisce un rapporto di lavoro, salvo che un Socio non svolga un’attività di docente nei corsi organizzati e si esibisca professionalmente nelle iniziative con ruoli tecnici o amministrativi.

Art. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a far parte dell’Associazione è necessaria una specifica delibera del Consiglio Direttivo il quale, esaminata la domanda scritta di ammissione provvede a dare comunicazione agli interessati e a disporre l’inserimento nel libro dei Soci.

I nuovi Soci, all’atto dell’ammissione, verseranno la quota associativa che verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega se in regola con il pagamento della quota associativa, a recedere dall’appartenenza all’Associazione.

Tutti i Soci, quale che sia la categoria, godono in tutte le riunioni dell’elettorato attivo e passivo ed hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione, a pagare le quote Sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e a prestare collaborazione preventivamente concordato.

L’anno sociale coincide con l’anno solare.

Art. 6 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio si perde:

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il Socio ritarda per più di sei mesi il pagamento del contributo Sociale..

Possono essere inoltre espulsi, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, quei Soci che non si attengano alle norme statutarie, nonché per comportamento indegno e contrastante con lo scopo della Associazione, e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione stessa

L’esclusione o la riammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Presidente ne dà comunicazione all’Assemblea dei Soci, specificandone i motivi.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni può ricorrere al Consiglio Direttivo per il riesame dell’atto in questione.

In nessun modo e caso è prevista la restituzione della quota associativa.

Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere le quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – ORGANI DI GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

Le cariche associative sono democraticamente elettenel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 8 – L’ASSEMBLEA DEL SOCI

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’Art.  3; rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto al voto coloro che, al momento della convocazione, risultano iscritti nel libro dei Soci e che hanno interamente versato la quota associativa di competenza.

Spetta all’Assemblea:

Agli effetti della partecipazione all’Assemblea i Soci dispongono di un solo voto.

La convocazione, deliberata dal Consiglio Direttivo o richiesta da almeno i due terzi dei Soci in regola, deve essere effettuata con avviso a firma del Presidente, affisso in bacheca sociale posta nella sede dell’Associazione. almeno 20 giorni prima della riunione, o a mezzo mail  o fax, e deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’ Assemblea nonché la data, l’ora e il luogo dell’eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, si tiene almeno due volte l’anno, presieduta dal Presidente dell’Associazione, approva la relazione tecnico gestionale dell’anno trascorso e le linee generali del programma delle attività dell’anno a venire.  Esamina e ratifica altresì il bilancio annuale dell’Associazione predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo in carica.

Il Socio che per qualsiasi motivo non può intervenire personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può essere delegato a votare per più di un Socio assente.

I Soci sono tenuti a comunicare all’Associazione le loro variazioni di domicilio mediante comunicazione scritta con convalida di ricezione, in difetto sono considerati validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione spediti all’ultimo indirizzo comunicato all’Associazione anche se non recapitati al Socio.

Di ogni Assemblea il Segretario produrrà un verbale integrale, nel libro dei verbali, delle deliberazioni e delle mozioni presentate ed approvate nonché dei documenti e delle dichiarazioni che i Soci vorranno verbalizzare. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità ovvero su richiesta motivata al Consiglio stesso da almeno un terzo dei Soci, in particolare per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Sia in sessione ordinaria che straordinaria, l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto che siano presenti.

Articolo 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci ogni 3 anni. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri fra i quali vengono individuati un Presidente, un Vice Presidente designato dal Presidente, un Tesoriere, un Segretario e due Consiglieri Delegati. Il Presidente all’occorrenza nominerà un Direttore Artistico e uno o più soci che si occuperanno delle relazioni con altri enti nazionali e internazionali. I membri uscenti sono rieleggibili. E’ prevista la nomina di due Soci supplenti eletti in Assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

Il Presidente individua il Direttore Artistico, anche tra persone altamente qualificate esterne all’ Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, ma anche tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti a ogni consigliere almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, anche via mail.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che senza un giustificato motivo non risponda a due successivi inviti di adunanza è considerato dimissionario automaticamente, senza ulteriore comunicazione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ne assume i poteri temporanei nell’ordine: prima il Presidente, a seguire il Vice Presidente, il Socio Anziano presente nel Consiglio Direttivo fino all’ Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 giorni dalle dimissioni.

Ai componenti il Consiglio Direttivo non potranno essere corrisposti emolumenti individuali, in quanto l’’attività dei componenti è a titolo di volontariato.

Il Consiglio Direttivo può delegare servizi ed attività professionali a società o professionisti esterni con missioni compatibili con il programma associativo determinandone i relativi compensi.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. E’ responsabile del buon andamento dell’Associazione.

In caso di necessità e urgenza adotta decisioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo con l’obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva, al massimo entro 30 giorni.

Per particolari compiti, il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo a rappresentare l’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal vice Presidente.

Il Presidente è delegato con firma singola, così come il tesoriere, alla gestione del patrimonio e del fondo Sociale. Può accendere ed estinguere, nonché compiere operazioni e conferire deleghe e/o procure su ogni rapporto bancario o strumento finanziario intestato all’Associazione.

Art. 11 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Art. 12 – SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscrive insieme al Presidente. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo:

Art. 13 – TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la contabilità dell’Associazione.

Redige l’inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le delibere e le indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara i bilanci annuali che, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all’Assemblea dei Soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il Tesoriere è delegato con firma singola, così come il Presidente, alla gestione del patrimonio e del fondo Sociale. Può accendere ed estinguere, nonché compiere operazioni su ogni rapporto bancario o strumento finanziario intestato all’Associazione.

Art. 14 – CONSIGLIERE DELEGATO

Il consigliere delegato collabora con il Presidente e il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E’ nominato dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ composto da uno a tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci e scelti tra persone dotate di adeguata professionalità; di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.

Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sulla gestione dell’Associazione; presenta in Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili; controlla l’amministrazione dell’Associazione; vigila sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo; verifica periodicamente la consistenza di cassa; predispone una relazione sui rendiconti annuali (consuntivo e preventivo) da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Svolge tutti gli altri compiti previsti dalla Legge.

Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 16 – PATRIMONIO

Il fondo comune è costituito dalle disponibilità, dai beni immateriali, dai beni mobili e dai beni immobili acquisiti o acquistati con i fondi sociali o pervenuti per donazione o eredità da Soci o da terzi.

Le entrate sono costituite da:

Il fondo comune è inalienabile salvo che in caso di scioglimento dell’Associazione secondo le modalità previste dallo Statuto.

Le somme riscosse a vario titolo dall’Associazione vanno versate presso un Istituto Bancario in conto aperto dall’Associazione e ad Essa intestato.

Le operazioni di prelevamento e tutte le altre operazioni di Cassa sono effettuate a firma del Presidente.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati e avvalersi delle attività prestate in forma gratuita e libera dagli associati.

Art. 17 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Nella formazione del bilancio annuale debbono obbligatoriamente risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.

Art. 18 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

L’articolazione territoriale, l’istituzione di sedi secondarie e regionali, anche con autonomia giuridica ma con piena condivisione degli scopi, viene demandata al Consiglio Direttivo, che dovrà valutarne l’opportunità, e, se del caso, sottoporre l’iniziativa all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, se del caso straordinaria.

Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti in proprio o per delega.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, che dovrà essere deliberato in apposita Assemblea straordinaria. con maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci in regola per l’anno corrente, saranno nominati dalla stessa Assemblea uno o più liquidatori anche non Soci, nel qual caso verrà determinato il relativo compenso.

L’eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto a favore di altre associazioni o a fini di pubblica utilità Sociale.

Art. 21 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, varranno le norme di legge vigenti in materia.

Nel caso di contenzioso all’interno dell’Associazione si può fare richiamo all’Autorità Giudiziaria competente per territorio.